Per quanto riguarda il contesto nazionale, le forme di governance utilizzabili
per perseguire gli scopi della Comunità Energetica sono le seguenti:
Cooperativa (eventualmente benefit o di comunità): Sulla base dell’art. 2551 del c.c. le cooperative sono società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società.
Associazione (riconosciuta o non riconosciuta): complesso di persone fisiche per la realizzazione di uno scopo sociale di natura non prettamente economica (es.: ambientale, sociale, sportivo, culturale, politico).
Fondazione (di regola o di partecipazione): complesso organizzato di beni destinati da uno o più soggetti (cd. fondatori) per la realizzazione di uno scopo generalmente altruistico (si pensi al complesso di beni lasciato da una persona per istituire un ospedale). Le relative norme sono contenute agli articoli da 14 a 42 del c.c.
Impresa Sociale ex d.lgs.112/2017: vengono definite imprese sociali quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Società Benefit: queste società perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le Società Benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività.