Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (in vigore dal
15/12/2021), ha recepito definitivamente la direttiva comunitaria 2001/2018.
Tale norma rappresenta il primo passo per rendere realmente operativa la nuova
disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Per i regole regolamenti
applicativi lo stesso decreto rinvia ai necessari decreti attuativi da emanare
entro 180 giorni (giugno).
Tra le novità più importanti:
- È rimosso il vincolo
della cabina secondaria: il requisito necessario al membro della CER è essere
titolare di punti di connessione che sottendano alla stessa cabina primaria.
- È
rimosso il vincolo di potenza degli impianti di 200 kilowatt (kwp): ogni
impianto di produzione può avere potenza non superiore a 1000 kwp.
- La
partecipazione alle Comunità di energia rinnovabile è estesa ad altri soggetti:
oltre alle persone fisiche, gli enti locali e le PMI (non produttori di
energia), possono partecipare anche gli istituti di ricerca, gli istituti
religiosi e gli enti del terzo settore.
- Sono ammessi alle configurazioni e agli
incentivi anche gli impianti esistenti: gli impianti esistenti non devono
rappresentare più del 30% della potenza disponibile della CER.
- In aderenza al
regime transitorio, l’impianto può essere di proprietà della CER o comunque
nella piena disponibilità della CER sulla base di un titolo giuridico valido
anche diverso dalla proprietà, ad esempio usufrutto, titoli contrattuali o altri
titoli come il comodato d’uso.
- Come successo anche nel regime transitorio, è
compito del GSE tracciare il bilancio energetico della CER valorizzando, su base
oraria, con una tariffa incentivante, il minimo tra la somma dell’energia
elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti FER condivisi e la somma
dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione di
tutti i membri della CER.