Il Funzionamento della Comunità Energetica

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (in vigore dal 15/12/2021), ha recepito definitivamente la direttiva comunitaria 2001/2018. Tale norma rappresenta il primo passo per rendere realmente operativa la nuova disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Per i regole regolamenti applicativi lo stesso decreto rinvia ai necessari decreti attuativi da emanare entro 180 giorni (giugno).

Tra le novità più importanti:

  • È rimosso il vincolo della cabina secondaria: il requisito necessario al membro della CER è essere titolare di punti di connessione che sottendano alla stessa cabina primaria.
  • È rimosso il vincolo di potenza degli impianti di 200 kilowatt (kwp): ogni impianto di produzione può avere potenza non superiore a 1000 kwp.
  • La partecipazione alle Comunità di energia rinnovabile è estesa ad altri soggetti: oltre alle persone fisiche, gli enti locali e le PMI (non produttori di energia), possono partecipare anche gli istituti di ricerca, gli istituti religiosi e gli enti del terzo settore.
  • Sono ammessi alle configurazioni e agli incentivi anche gli impianti esistenti: gli impianti esistenti non devono rappresentare più del 30% della potenza disponibile della CER.
  • In aderenza al regime transitorio, l’impianto può essere di proprietà della CER o comunque nella piena disponibilità della CER sulla base di un titolo giuridico valido anche diverso dalla proprietà, ad esempio usufrutto, titoli contrattuali o altri titoli come il comodato d’uso.
  • Come successo anche nel regime transitorio, è compito del GSE tracciare il bilancio energetico della CER valorizzando, su base oraria, con una tariffa incentivante, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti FER condivisi e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione di tutti i membri della CER.