Gli enti locali, i cittadini e le PMI, attraverso la configurazione di Comunità
Energetica Rinnovabile (CER), così come stabilito da ARERA con la delibera
318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, possono condividere l’energia prodotta da un
impianto FER alimentato da Fonti di Energia Rinnovabile (FER).
In sostanza, il regolatore abilita una configurazione di
autoconsumo “uno a molti”: l’energia prodotta da uno o più impianti FER può
essere condivisa da più auto-consumatori, seppur in forma virtuale e purché
sottendano alla stessa cabina secondaria.
Sarà poi il GSE (Gestore Servizi
Energetici) a tracciare il bilancio energetico della CER valorizzando, su base
oraria, con una tariffa incentivante, il minimo tra la somma dell’energia
elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti FER condivisi e la somma
dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione di
tutti i membri della CER.
La CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria
di cittadini, PMI (purché la partecipazione alla CER non costituisca la loro
attività economica principale) ed enti pubblici, è autonoma ed effettivamente
controllata dai suoi azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze. Il
concetto di vicinanza si traduce (come stabilito dal D.L. 162/19) alla
condizione in cui i membri della CER siano titolari di punti di connessione che
sottendano alla stessa cabina di trasformazione secondaria (questa particolare limitazione è
legata alla natura sperimentale che contraddistingue le comunità energetiche
oggi. Sarà quasi sicuramente superato entro con il definitivo recepimento della
Direttiva Europea 2001/2018).
Gli impianti di produzione ammessi alla
configurazione CER sono quelli realizzati dopo marzo 2020, con una potenza (del
singolo impianto) non superiore a 200 kwp. L’impianto può essere di
proprietà
della CER o comunque nella piena disponibilità della CER sulla base di un titolo
giuridico valido anche diverso dalla proprietà come: usufrutto, titoli
contrattuali o altri titoli come il comodato d’uso.
I membri della Comunità
Energetica continueranno a pagare la normale bolletta elettrica senza necessità
di cambiare gestore. Infatti, la partecipazione alla CER non modifica in alcuni modo i diritti di consumatore finale di energia elettrica, garantendo quindi la libertà di cambiare gestore
liberamente, senza condizionare in alcun modo la loro partecipazione alla CER.
Il GSE, dopo aver tracciato il bilancio energetico della Comunità esegue un
bonifico alla CER stessa con cadenza mensile.
La Comunità Energetica potrà
decidere liberamente come distribuire e/o a quali iniziative destinare i ricavi.
La partecipazione alla Comunità è aperta e volontaria, si può decidere di
aderire o uscire in qualsiasi momento, purché siano rispettati tutti gli
obblighi verso i fornitori esterni e gli altri membri.
Il D.Lgs. 199/2021 ha previsto che la disciplina descritta sopra continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti, da adottare da parte del MiTE e di ARERA, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del predetto decreto.