Il Funzionamento della Comunità Energetica

Gli enti locali, i cittadini e le PMI, attraverso la configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER), così come stabilito da ARERA con la delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, possono condividere l’energia prodotta da un impianto FER alimentato da Fonti di Energia Rinnovabile (FER).

In sostanza, il regolatore abilita una configurazione di autoconsumo “uno a molti”: l’energia prodotta da uno o più impianti FER può essere condivisa da più auto-consumatori, seppur in forma virtuale e purché sottendano alla stessa cabina secondaria.

Sarà poi il GSE (Gestore Servizi Energetici) a tracciare il bilancio energetico della CER valorizzando, su base oraria, con una tariffa incentivante, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti FER condivisi e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione di tutti i membri della CER.

La CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, PMI (purché la partecipazione alla CER non costituisca la loro attività economica principale) ed enti pubblici, è autonoma ed effettivamente controllata dai suoi azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze. Il concetto di vicinanza si traduce (come stabilito dal D.L. 162/19) alla condizione in cui i membri della CER siano titolari di punti di connessione che sottendano alla stessa cabina di trasformazione secondaria (questa particolare limitazione è legata alla natura sperimentale che contraddistingue le comunità energetiche oggi. Sarà quasi sicuramente superato entro con il definitivo recepimento della Direttiva Europea 2001/2018).

Gli impianti di produzione ammessi alla configurazione CER sono quelli realizzati dopo marzo 2020, con una potenza (del singolo impianto) non superiore a 200 kwp. L’impianto può essere di proprietà della CER o comunque nella piena disponibilità della CER sulla base di un titolo giuridico valido anche diverso dalla proprietà come: usufrutto, titoli contrattuali o altri titoli come il comodato d’uso.

I membri della Comunità Energetica continueranno a pagare la normale bolletta elettrica senza necessità di cambiare gestore. Infatti, la partecipazione alla CER non modifica in alcuni modo i diritti di consumatore finale di energia elettrica, garantendo quindi la libertà di cambiare gestore liberamente, senza condizionare in alcun modo la loro partecipazione alla CER.

Il GSE, dopo aver tracciato il bilancio energetico della Comunità esegue un bonifico alla CER stessa con cadenza mensile.

La Comunità Energetica potrà decidere liberamente come distribuire e/o a quali iniziative destinare i ricavi.

La partecipazione alla Comunità è aperta e volontaria, si può decidere di aderire o uscire in qualsiasi momento, purché siano rispettati tutti gli obblighi verso i fornitori esterni e gli altri membri.

Il D.Lgs. 199/2021 ha previsto che la disciplina descritta sopra continui ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti, da adottare da parte del MiTE e di ARERA, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del predetto decreto.