|
|
|
|
|
Esistono incentivi per il risparmio energetico?
La legge di
stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le
spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
la detrazione si applica nella misura del
-
65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno
2013 e il 30 giugno 2015,
-
50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30
giugno 2016.
Dal 1°
gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece
sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative
alle ristrutturazioni edilizie.
(X) Chiudi
|
|
|
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi
titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il
possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le
spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su
immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari
conviventi non possono usufruire della detrazione. Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la
realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un
contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente
stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.
Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing
addebitati all’utilizzatore.
(X) Chiudi
|
|
|
Quali sono gli interventi interessati?
Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente
modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi
ammessi all’agevolazione fiscale. Essi riguardano:
-
la riqualificazione energetica di edifici esistenti (Per
questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro),
-
gli interventi sull’involucro degli edifici (per
tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro),
-
l’installazione di pannelli solari (per tali interventi il valore
massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro),
-
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (Per
tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro).
(X) Chiudi
|
|
|
Quale tipologia di spesa è ammessa in detrazione?
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori
edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le
prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e
acquisire la certificazione energetica richiesta.
Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono
detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e
alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di
climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza
termica sono invece detraibili le spese riguardanti:
a. la
fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti
b. la fornitura
e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di
ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
c. la
demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo
a. il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
b. il
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti,
con integrazioni e sostituzioni
a. la
fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
b. lo
smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al
generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di
trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché
sui sistemi di emissione.
(X) Chiudi
|
|
|
Quali lavori rientrano nella tipologia di “Riqualificazione energetica di edifici esistenti”?
Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento
di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non
superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008 -Allegato A.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di
inizio dei lavori. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre
realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento,
infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in
termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.
Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione
energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme
sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica
dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla
norma.
Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di
progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo
n. 192 del 2005).
Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in
funzione della categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri
edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo
stesso presenta.
(X) Chiudi
|
|
|
Quali lavori rientrano nella tipologia di “Interventi sugli involucri degli edifici”?
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne),
finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso
l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di
trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal
decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e
successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di
inizio dei lavori. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni
d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e
risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la
sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno
effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che
risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti
incorporati nel telaio dell’infisso).
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di
finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più
presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.
(X) Chiudi
|
|
|
Quali lavori rientrano nella tipologia di “Installazione di pannelli solari”?
Per
interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I
fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono
riguardare non soltanto la sfera domestica o le esigenze produttive ma, più in
generale, l’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.
In pratica, possono accedere alla detrazione tutte le strutture che
svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Per l’asseverazione dell’intervento concernente l’installazione dei
pannelli solari è richiesto:
-
un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i
pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici)
-
che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN
12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della
Svizzera.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono
assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare
utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute
per la loro installazione sono ammesse in detrazione.
Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla
produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere
oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla
produzione di energia termica.
In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in
misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e
quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate del 7 febbraio 2011, n. 12/E).
(X) Chiudi
|
|
|
Quali lavori rientrano nella tipologia di “Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale”?
Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si
intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire
l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece,
l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano
sprovvisti.
Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese
per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri
no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per
l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione
invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un
preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa
imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un
criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite
a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile
2010, n. 21/E).
Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento
che devono possedere le caldaie a condensazione e il sistema di distribuzione,
si rinvia al capitolo 4 in cui sono illustrate le specifiche tecniche e le
prescrizioni relativamente all’asseverazione degli interventi di
climatizzazione invernale.
(X) Chiudi
|
|
|
Che cos’è l’attestato di certificazione energetica?
Si tratta di un documento che permette di comprendere come è stato
realizzato l'edificio dal punto di vista dell'isolamento termico, della
coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire a
risparmiare energia; in altre parole consiste in una valutazione dei requisiti
energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e
attribuzione di una determinata classe energetica.
Nel certificato è indicata la quantità di energia consumata
annualmente dall'edificio, vale 10 anni e riporta dettagliate informazioni
sull'involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.
L'attestato di certificazione energetica dell'edificio è corredato da
suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Il valore indicato viene espresso in "kWh/mq anno" (indice
dell'efficienza energetica degli edifici) che rappresenta il fabbisogno
energetico per metro quadrato in un anno necessario per il riscaldamento, per
la produzione di acqua calda e per il raffrescamento estivo. Includendo inoltre
il consumo energetico dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici, si
ottiene l'indice energetico complessivo.
Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici si possono
quindi riassumere nel:
-
definire un indicatore del consumo energetico
dell’edificio nell’interesse dell’utente e per collegare il valore
dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;
-
rendere più trasparenti i rapporti con i
fornitori di energia e di servizi energetici;
-
identificare gli edifici che necessitano di
interventi di efficienza più approfonditi;
-
fornire elementi per l’implementazione di
interventi di risparmio energetico.
(X) Chiudi
|
|
|
Ci sono dei particolari obblighi da ricordare per poter usufruire del finanziamento?
Tra le
principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
-
l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più
interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e
fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi,
questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per
esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a
condensazione con potenza inferiore a 100 kW;
-
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che
comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale
certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando
procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio
regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di
certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto,
successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le
metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento
antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo
l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione
energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il
certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato
nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato.
-
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta
secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F,
se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda
descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche
dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto
che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è
conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese
professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione;
(X) Chiudi
|
|
|
Quali adempimenti è necessario osservare?
· Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
o
copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione
energetica (allegato A deldecreto);
o
la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli
interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della
documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non
di effettuazione dei pagamenti).
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet
dell’Enea
(www.acs.enea.it).
·
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Per gli interventi
i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorre inviare all’Agenzia
delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 maggio 2009).
La comunicazione
deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati)
entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto
inizio.
Essa serve a
comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i
lavori sono terminati.
Per gli interventi
i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere
presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo.
·
Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia
titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
o
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono
effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o
postale
o
i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece
esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal
caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
o
la causale del versamento
o
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
o
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
·
Documenti da conservare
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire
all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione
relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:
o
il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
o
la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della
raccomandata postale all’Enea
o
le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
o
per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta
del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici
devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera
assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata
ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.
(X) Chiudi
|
|
|
Esistono agevolazioni o contributi a livello regionale, nazionale o comunitario per il risparmio energetico, es. acquisto di attrezzature a risparmio energetico o lampade a led?
Possiamo rispondere al quesito posto in maniera generica proponendo una serie di
interventi attualmente in essere sul territorio nazionale e lasciando al lettore
la possibilità di individuare la fattispecie che è più consone all’attività che
si intende intraprendere compatibilmente con i requisiti soggettivi e oggettivi
posseduti.
A favore della RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (http://www.agenziaentrate.gov.it)
troviamo ad esempio le Detrazioni Fiscali per gli Interventi di efficienza
energetica
Scheda sintetica
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi
di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione
del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della
detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello
ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che
interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30
giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente
(per es. non incentivati dal Comune) per:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita
tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del
ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal
decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000
euro
-
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire
dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal
2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo
gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si
tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso
l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di
trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
-
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
-
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di
30.000 euro
-
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite
massimo della detrazione pari a 30.000 euro
-
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite
massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
-
Se si tratta di un’impresa, invece, e relativamente all’acquisto di macchinari
ed attrezzature è in vigore la Nuova Sabatini.
Scheda Sintetica
Introdotta con il Decreto Fare (DL 69/2013, art. 2), la “nuova Sabatini” mira ad
accrescere la competitività del sistema produttivo del paese garantendo un più
semplice accesso al credito di microimprese e PMI offrendo:
-
un finanziamento bancario di importo compreso tra 20mila e 2 milioni di euro
per realizzare investimenti, anche mediante leasing finanziario, in macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali (spese
classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e
B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile)
-
un contributo economico che copre parte degli interessi sui finanziamenti
contratti, pari all’ammontare di quelli calcolati su un piano di ammortamento a
rate semestrali, con tasso del 2,75% e durata 5 anni;
-
una copertura sul finanziamento fino all’80% del suo ammontare, tramite “Fondo
di garanzia per le PMI”.
Sono ammessi alle agevolazioni le imprese di dimensione micro, piccola e media
che alla data di presentazione della domanda abbiano questi requisiti:
-
sede operativa in Italia
-
regolare costituzione e iscrizione nel Registro imprese o Registro delle
imprese di pesca
-
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non devono trovarsi in stato
di liquidazione volontaria e/o sottoposte a procedure concorsuali)
-
in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata
nel regolamento GBER.
Sono ammesse le imprese operanti in tutti i settori produttivi inclusi
agricoltura e pesca. Può presentare domanda anche l’impresa dei Trasporti, nel
rispetto dei requisiti imposti nel regolamento comunitario applicabile per
settore (regolamento GBER), nonché l’impresa del Terziario che intende rinnovare
il sistema hardware/software. Sono escluse quelle dei settori: industria
carboniera, attività finanziarie e assicurative, fabbricazione di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte o prodotti lattiero-caseari, attività
connesse all’esportazione e interventi subordinati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Investimenti ammissibili
-
Acquisto di impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione di
“impianti”, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie;
-
acquisto di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali ad uso
produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità
locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
(X) Chiudi
|
|
|
|